Il diritto di accesso cd. “documentale” consente di conseguire la piena conoscenza del contenuto di documenti amministrativi, mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame del documento in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni a tutela della riservatezza stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Per il riconoscimento del diritto è necessario che il documento a cui si voglia accedere sia identificabile e riferibile ad oggetto determinato, che sia materialmente esistente al momento della richiesta e che la stessa non sia quindi formulata in termini generici o imprecisi.
Gli Uffici di Relazione con il Pubblico forniscono tutte le informazioni ed il supporto necessario all’esercizio del diritto di accesso.
Approfondimenti
L'esercizio del diritto di accesso agli atti chiesto alla Direzione Stazione Unica Appaltante, è consentito e regolamentato secondo il Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, art. 53.
L'accoglimento della richiesta di accesso comporta la messa a disposizione del documento per la visione o il rilascio di copia.
Il responsabile del procedimento di accesso fornisce al richiedente indicazioni del periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, durante il quale i documenti restano a disposizione per la visione e per l'eventuale estrazione di copia. Il responsabile stesso comunica agli eventuali controinteressati l'avvio del procedimento di accesso.
L'esame dei documenti, presso il Settore competente, avviene nelle ore d'ufficio, indicate dal relativo responsabile, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto, previa esibizione da parte dell’interessato o di persona da esso incaricata di un valido documento di identificazione. Il richiedente o l’incaricato possono farsi accompagnare da altra persona della quale vanno specificate le generalità che vengono poi registrate in calce alla richiesta.
Coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti nonché i tutori e i curatori delle persone fisiche devono produrre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo documento che attesti tale qualità.
Nel caso di rappresentanza di persone fisiche, a parte i casi di rappresentanza legale, l’accesso è consentito, previa esibizione di un atto di delega accompagnato da un documento d’identità, anche in fotocopia, dell’interessato.
È richiesta delega specifica per l’accesso a documenti concernenti la sfera di riservatezza del delegante.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
L’esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è soggetto al rimborso dei costi di riproduzione.
Se si chiede una estrazione di copia conforme all'originale, occorre acquistare anche una marca da bollo da 16,00 € da apporre sulla copia conforme.
Il rilascio di documenti digitali e di copie digitali di documenti analogici è gratuito, fatti salvi i diritti di ricerca e visura.
Le spese di riproduzione quantificate dalla SUA (Stazione Unica Appaltante) ammontano a 0,50 € per file e sono comunicate con l’accoglimento dell’istanza.