La domanda di rettifica deve essere presentata dalla persona interessata o da chi esercita la patria potestà, se questa è minorenne.
Dichiarazioni ed atti rilasciati da Stato estero tradotti in lingua italiana
Per la rettifica di dati anagrafici occorre presentare alternativamente:
- dichiarazione consolare con i dati da aggiornare con legalizzazione della competente prefettura, salvo il caso in cui il Paese non aderisca a particolari convenzioni internazionali che escludono la legalizzazione della dichiarazione consolare rilasciata https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/91/2024-06/convenzione_londra_1968_dati.pdf
- documenti originali prodotti dallo Stato di emissione (nascita, matrimonio, divorzio, vedovanza), relativi alle persone per cui si richiedono le variazioni e le relative fotocopie dei documenti di riconoscimento. I documenti originali devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti, accompagnati da traduzione conforme all’originale della stessa autorità italiana all'estero oppure da traduzione in italiano resa da traduttore ufficiale accreditato dal consolato italiano all’estero.
Non è necessaria la legalizzazione dei documenti originali se il Paese di emissione aderisce a convenzioni internazionali ratificate anche dall'Italia che escludono la necessità di legalizzazione degli atti rilasciati dalle relative autorità https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/32/2024-09/convenzione-aja_stato-applicazione.pdf
Durata massima del procedimento amministrativo
30 giorni
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
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Ultimo aggiornamento: 07/04/2025 11:32.49